Art. 20 · Requisiti relativi agli organismi notificati

Art. 20

Requisiti relativi agli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2010
Requisiti relativi agli organismi notificati 1.   Ai fini della notifica, l’organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva. 2.   Un’autorità competente, ai sensi degli allegati della direttiva 2008/68/CE, può essere un organismo notificato a condizione che rispetti i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva e che non agisca anche in veste di autorità di notifica. 3.   L’organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica. 4.   L’organismo notificato partecipa alle attività di standardizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell’, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.
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