Art. 20
Requisiti relativi agli organismi notificati
In vigore dal 16 giu 2010
Requisiti relativi agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, l’organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.
2. Un’autorità competente, ai sensi degli allegati della direttiva 2008/68/CE, può essere un organismo notificato a condizione che rispetti i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva e che non agisca anche in veste di autorità di notifica.
3. L’organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.
4. L’organismo notificato partecipa alle attività di standardizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell’, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:35:oj#art-20