Art. 19
Obbligo di informazione delle autorità di notifica
In vigore dal 16 giu 2010
Obbligo di informazione delle autorità di notifica
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica di tali informazioni.
La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
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