Art. 9
Edifici a energia quasi zero
In vigore dal 19 mag 2010
Edifici a energia quasi zero
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e
b)
a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.
2. Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell’esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all’adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali di cui al paragrafo 1.
3. I piani nazionali comprendono, tra l’altro, i seguenti elementi:
a)
l’applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m2 anno. I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia primaria possono basarsi sui valori medi nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee;
b)
obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in preparazione dell’attuazione del paragrafo 1;
c)
informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 per promuovere gli edifici a energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l’uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante stabiliti nell’ambito dell’, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e degli della presente direttiva.
4. La Commissione valuta i piani nazionali di cui al paragrafo 1, in particolare l’adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva. La Commissione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In tal caso, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi dalla richiesta della Commissione. In seguito alla valutazione, la Commissione può emettere una raccomandazione.
5. Entro il 31 dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tale relazione la Commissione elabora un piano d’azione e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici e promuove le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace in termini di costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in casi specifici e giustificati in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell’edificio interessato è negativa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai principi delle pertinenti discipline legislative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:31:oj#art-9