Art. 13

Affissione dell’attestato di prestazione energetica

In vigore dal 19 mag 2010
Affissione dell’attestato di prestazione energetica 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell’, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2. 2.   Gli Stati membri dispongono che l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell’, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è abitualmente frequentata dal pubblico. 3.   Le disposizioni del presente articolo non comprendono l’obbligo di affiggere le raccomandazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
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