Art. 14

Ispezione degli impianti di riscaldamento

In vigore dal 19 mag 2010
Ispezione degli impianti di riscaldamento 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici dotati di caldaie aventi una potenza nominale utile per il riscaldamento di ambienti superiore a 20 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all’impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell’edificio. Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni o alleggerirle, secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico. 2.   Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell’impianto di riscaldamento, tenendo conto dei costi che comporta l’ispezione dell’impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne. 3.   Gli impianti di riscaldamento dotati di caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionati almeno ogni due anni. Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni. 4.   Come alternativa ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell’impianto di riscaldamento o a soluzioni alternative al fine di valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L’impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione una relazione sull’equivalenza tra tali misure e le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. 5.   Una volta ricevuta da uno Stato membro la relazione nazionale sull’applicazione dell’opzione di cui al paragrafo 4, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti e all’equivalenza delle misure di cui al suddetto paragrafo. In tal caso, lo Stato membro interessato presenta le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi.
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