Art. 16

Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria

In vigore dal 19 mag 2010
Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria 1.   Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento o condizionamento d’aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell’ispezione effettuata in conformità degli o 15 e comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dell’impianto ispezionato in modo economicamente conveniente. Le raccomandazioni possono essere basate su un raffronto del rendimento energetico dell’impianto ispezionato con quello del migliore impianto realizzabile disponibile e di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di rendimento energetico richiesto dalla normativa applicabile. 2.   Il rapporto di ispezione è trasmesso al proprietario o locatario dell’edificio.
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