Art. 7
Edifici esistenti
In vigore dal 19 mag 2010
Edifici esistenti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’ per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Tali requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio destinati ad essere sostituiti o rinnovati soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all’.
Gli Stati membri incoraggiano, in relazione agli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, a valutare e tener presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento di cui all’, paragrafo 1, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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