Art. 5
Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
In vigore dal 19 mag 2010
Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
1. Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilisce mediante atti delegati in conformità degli un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
Il quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all’allegato III e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse tipologie edilizie.
2. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche e l’accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. La relazione può essere inclusa nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione ad intervalli regolari non superiori a cinque anni. La prima relazione è trasmessa entro il 30 giugno 2012.
3. Se il risultato della comparazione effettuata conformemente al paragrafo 2 indica che i requisiti minimi di prestazione energetica vigenti sono sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali dei requisiti minimi di prestazione energetica in funzione dei costi, gli Stati membri interessati devono giustificare tale differenza, per iscritto, alla Commissione, nella relazione di cui al paragrafo 2, corredata, nella misura in cui il divario non possa essere giustificato, di un piano che identifichi le misure idonee a ridurre sensibilmente il divario entro il termine per la revisione dei requisiti di prestazione energetica di cui all’, paragrafo 1.
4. La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.
Storico versioni
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