Art. 10

Incentivi finanziari e barriere di mercato

In vigore dal 19 mag 2010
Incentivi finanziari e barriere di mercato 1.   In considerazione dell’importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo per favorire la prestazione energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali. 2.   Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri redigono un elenco delle misure e degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli di carattere finanziario, diversi da quelli richiesti dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa. Gli Stati membri aggiornano tale elenco ogni tre anni. Essi comunicano l’elenco alla Commissione, eventualmente includendolo nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. 3.   La Commissione valuta se le misure esistenti e proposte figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 2 e i pertinenti strumenti dell’Unione siano efficaci nel sostenere l’attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione può fornire consulenza o raccomandazioni riguardo a specifici regimi nazionali e assicurare il coordinamento con l’Unione e le istituzioni finanziarie internazionali. La Commissione può includere la sua valutazione e le eventuali consulenza e raccomandazioni nella relazione sui piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE. 4.   Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell’elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l’obiettivo di accrescere l’efficienza energetica degli edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti. 5.   Al fine di migliorare il finanziamento a sostegno dell’attuazione della presente direttiva e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione presenta, preferibilmente entro il 2011, un’analisi concernente, in particolare: a) l’efficacia, l’adeguatezza del livello e l’ammontare effettivamente impiegato dei fondi strutturali e dei programmi quadro utilizzati per accrescere l’efficienza energetica degli edifici, specialmente nel settore dell’edilizia abitativa; b) l’efficacia del ricorso ai fondi della BEI e di altre istituzioni finanziarie pubbliche; c) il coordinamento dei finanziamenti dell’Unione e nazionali e altre forme di sostegno che possono fungere da leva per incentivare gli investimenti nell’efficienza energetica nonché l’adeguatezza di tali finanziamenti per raggiungere gli obiettivi dell’Unione. Sulla base di tale analisi e in conformità del quadro finanziario pluriennale, qualora lo ritenga opportuno la Commissione può in seguito presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative a strumenti dell’Unione. 6.   Gli Stati membri tengono conto dei livelli di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi in sede di concessione di incentivi per la costruzione o l’esecuzione di ristrutturazioni importanti di edifici. 7.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri offrano incentivi per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni o elementi edilizi che vadano oltre i livelli ottimali in funzione dei costi.
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