Art. 8

Domanda di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti

In vigore dal 16 mar 2010
Domanda di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti 1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita notifica al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti un credito di cui all’ o il suo recupero, provenienti dallo Stato membro richiedente. La domanda di notifica è accompagnata da un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione del destinatario; b) obiettivo della notifica e termine entro il quale deve essere effettuata; c) descrizione del documento allegato nonché della natura e dell’importo del credito; d) nome, indirizzo e altri estremi riguardanti: i) l’ufficio responsabile per il documento allegato; e, se diverso, ii) l’ufficio presso il quale possono essere ottenute informazioni sul documento notificato o sulle possibilità di contestare l’obbligo di pagamento. 2.   L’autorità richiedente presenta una domanda di notifica ai sensi del presente articolo solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro richiedente o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive. 3.   L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, della data di notifica del documento al destinatario.
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Domanda di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti (Art. 8 Direttiva (UE) 2010/24) — Testo vigente | Portale Normativo