Art. 9

Modalità di notifica

In vigore dal 16 mar 2010
Modalità di notifica 1.   L’autorità adita provvede affinché la notifica nello Stato membro adito sia effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro adito. 2.   Il paragrafo 1 fa salva qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme in esso vigenti. Un’autorità competente stabilita nello Stato membro richiedente può notificare direttamente, per raccomandata o per posta elettronica, qualsiasi documento a una persona stabilita sul territorio di un altro Stato membro.
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