Art. 11
Condizioni che disciplinano le domande di recupero
In vigore dal 16 mar 2010
Condizioni che disciplinano le domande di recupero
1. L’autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito e/o il titolo che ne consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sono contestati in tale Stato membro, tranne nei casi in cui si applica l’, paragrafo 4, terzo comma.
2. Prima che l’autorità richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato membro richiedente, tranne nei casi seguenti:
a)
quando è ovvio che non vi sono beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e l’autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l’interessato dispone di beni nello Stato membro adito;
b)
quando il ricorso a tali procedure nello Stato membro richiedente darebbe adito a difficoltà eccessive.
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