Art. 12
Titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro adito e altri documenti di accompagnamento
In vigore dal 16 mar 2010
Titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro adito e altri documenti di accompagnamento
1. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito.
Il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito rispecchia nella sostanza il contenuto del titolo iniziale che consente l’esecuzione e costituisce l’unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in tale Stato membro.
Il titolo uniforme che consente l’esecuzione contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
informazioni utili ai fini dell’identificazione del titolo iniziale che consente l’esecuzione, una descrizione del credito, ivi compresa la natura dello stesso, il periodo interessato, tutte le date utili per il processo di esecuzione, nonché l’importo del credito e le sue varie componenti, come il capitale, gli interessi maturati, ecc.;
b)
nome e altri dati utili ai fini dell’identificazione del debitore;
c)
nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:
i)
l’ufficio responsabile per l’accertamento del credito; e, se diverso,
ii)
l’ufficio presso il quale possono essere ottenute informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l’obbligo di pagamento.
2. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito emessi nello Stato membro richiedente.
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