Art. 6

Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

In vigore dal 16 mar 2010
Scambio di informazioni senza preventiva richiesta Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall’imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, lo Stato membro cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato membro di stabilimento o di residenza del rimborso in questione.
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Scambio di informazioni senza preventiva richiesta (Art. 6 Direttiva (UE) 2010/24) — Testo vigente | Portale Normativo