Art. 4

Organizzazione

In vigore dal 16 mar 2010
Organizzazione 1.   Entro il 20 maggio 2010 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’autorità competente o le autorità competenti (in prosieguo «l’autorità competente») ai fini della presente direttiva e la informa senza indugio degli eventuali cambiamenti in merito. La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli altri Stati membri e pubblica l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’autorità competente designa un ufficio centrale di collegamento responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell’assistenza reciproca disciplinato dalla presente direttiva. L’ufficio centrale di collegamento può essere designato altresì quale responsabile dei contatti con la Commissione. 3.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare uffici di collegamento che saranno responsabili dei contatti con gli altri Stati membri per quanto riguarda l’assistenza reciproca relativa a uno o più tipi o categorie specifici delle imposte e dei dazi di cui all’. 4.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare come servizi di collegamento uffici diversi dall’ufficio centrale di collegamento o dagli uffici di collegamento. I servizi di collegamento chiedono o accordano assistenza reciproca a norma della presente direttiva nel quadro delle rispettive competenze territoriali o funzionali specifiche. 5.   L’ufficio o il servizio di collegamento che riceva una domanda di assistenza reciproca comportante un intervento che esula dalle competenze che gli sono conferite inoltra senza indugio la domanda all’ufficio o al servizio competente, se noto, o all’ufficio centrale di collegamento, informandone l’autorità richiedente. 6.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro segnala alla Commissione l’ufficio centrale di collegamento e gli uffici o servizi di collegamento da essa eventualmente designati. La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli Stati membri. 7.   Qualsiasi comunicazione è inviata dall’ufficio centrale di collegamento, che garantisce l’efficacia della comunicazione, o per conto dello stesso oppure, a seconda del caso, con il suo consenso.
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Organizzazione (Art. 4 Direttiva (UE) 2010/24) — Testo vigente | Portale Normativo