Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 mar 2010
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai crediti relativi a quanto segue:
a)
la totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione;
b)
le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
c)
i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
2. L’ambito di applicazione della presente direttiva comprende:
a)
penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta conformemente al paragrafo 1, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l’effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;
b)
tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o imposte;
c)
interessi e spese relativi ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta conformemente al paragrafo 1 o alle lettere a) o b) del presente paragrafo.
3. La presente direttiva non si applica:
a)
ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b)
alle tasse diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
c)
ai diritti di natura contrattuale, quali corrispettivi per pubblici servizi;
d)
alle sanzioni penali irrogate in base ad un’azione penale o ad altre sanzioni penali non contemplate al paragrafo 2, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:24:oj#art-2