Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 mar 2010
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai crediti relativi a quanto segue: a) la totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione; b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; c) i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. 2.   L’ambito di applicazione della presente direttiva comprende: a) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta conformemente al paragrafo 1, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l’effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative; b) tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o imposte; c) interessi e spese relativi ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta conformemente al paragrafo 1 o alle lettere a) o b) del presente paragrafo. 3.   La presente direttiva non si applica: a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; b) alle tasse diverse da quelle di cui al paragrafo 2; c) ai diritti di natura contrattuale, quali corrispettivi per pubblici servizi; d) alle sanzioni penali irrogate in base ad un’azione penale o ad altre sanzioni penali non contemplate al paragrafo 2, lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:24:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo