Art. 5
Domanda di informazioni
In vigore dal 16 mar 2010
Domanda di informazioni
1. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita fornisce tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare l’autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all’.
Al fine di fornire dette informazioni, l’autorità adita dispone l’effettuazione delle indagini amministrative necessarie per ottenerle.
2. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:
a)
che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro adito;
b)
che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;
c)
la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato membro adito.
3. Il paragrafo 2 non può in nessun caso essere interpretato come autorizzazione dell’autorità adita di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.
4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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