Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Le attività di cui all’, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro. 3.   La notifica di cui al paragrafo 2 dev’essere presentata dal datore di lavoro all’autorità responsabile dello Stato membro, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica: a) dell’ubicazione del cantiere; b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; c) delle attività e dei procedimenti applicati; d) del numero dei lavoratori interessati; e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; f) delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto. 4.   I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, relativa all’impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali. 5.   Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:148:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo