Art. 5

In vigore dal 30 nov 2009
Sono vietati l’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell’amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione dell’amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto.
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