Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi: a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS (5); b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS (5); c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS (5); d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS (5); e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS (5); f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS (5).
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