Art. 4
In vigore dal 30 nov 2009
1. Fatto salvo l’, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.
2. Le attività di cui all’, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 dev’essere presentata dal datore di lavoro all’autorità responsabile dello Stato membro, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:
a)
dell’ubicazione del cantiere;
b)
del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;
c)
delle attività e dei procedimenti applicati;
d)
del numero dei lavoratori interessati;
e)
della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f)
delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, relativa all’impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali.
5. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.
Storico versioni
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