Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché gli apparecchi possano essere immessi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
2. Gli Stati membri comunicano in tempo utile agli altri Stati membri ed alla Commissione qualsiasi modifica dei tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio, che sono stati comunicati a norma dell', paragrafo 2 della direttiva 90/396/CEE.
La Commissione provvede alla pubblicazione di tali dati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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