Art. 7

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Se uno Stato membro constata che alcuni apparecchi normalmente utilizzati e muniti della marcatura CE possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure utili per ritirare tali apparecchi dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione di tutte le misure prese, indicando i motivi della propria decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta: a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali definiti all’allegato I, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all', paragrafo 1; b) ad una errata applicazione delle norme di cui all', paragrafo 1; c) ad una carenza delle norme stesse di cui all', paragrafo 1. 2.   La Commissione avvia il più rapidamente possibile una consultazione con le parti interessate. Se la Commissione constata, dopo tale consultazione, che le misure di cui al paragrafo 1 sono giustificate, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso le misure e gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è determinata da una carenza delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle e avvia le procedure di cui all'. 3.   Se un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente prende le misure del caso nei confronti di chi ha apposto la marcatura CE e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 4.   La Commissione provvede a tenere informati gli Stati membri degli sviluppi e dei risultati di detta procedura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:142:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo