Art. 8

In vigore dal 30 nov 2009
1.   I mezzi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti: a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1, e b) prima dell'immissione sul mercato, a scelta del fabbricante: i) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista all'allegato II, punto 2, oppure ii) la dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) prevista all'allegato II, punto 3, oppure iii) la dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità del prodotto) prevista all'allegato II, punto 4, oppure iv) la verifica CE prevista all'allegato II, punto 5. 2.   Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista all'allegato II, punto 6. 3.   Dopo la conclusione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE secondo le modalità fissate all'. 4.   Ai dispositivi previsti all' si applicano la prova di conformità, tranne l'apposizione della marcatura CE di conformità ed eventualmente la compilazione della dichiarazione di conformità. È rilasciato un attestato in cui si dichiara la conformità dei dispositivi alle disposizioni della presente direttiva ad essi applicabili, e che fornisca le caratteristiche dei dispositivi, nonché le condizioni di incorporamento in un apparecchio o di montaggio, che contribuiscano al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi terminati definiti all’allegato I. L'attestato è fornito insieme al dispositivo. 5.   Qualora gli apparecchi siano disciplinati da altre direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli apparecchi si presumono corrispondere altresì alle disposizioni di queste direttive. Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano tali apparecchi. 6.   I fascicoli e la corrispondenza relativi ai mezzi di attestazione della conformità sono redatti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo incaricato dell'esecuzione di queste procedure o in una lingua accettata da detto organismo.
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