Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
1. La presente direttiva si applica ad apparecchi e dispositivi.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione definito nel paragrafo 1 gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.
2. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «apparecchi» si intendono gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 °C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati;
b)
per «dispositivi» si intendono i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, i quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas;
c)
per «combustibile gassoso» si intende qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una temperatura di 15 °C e ad una pressione di 1 bar.
3. Ai fini della presente direttiva un apparecchio si considera «usato normalmente» quando è:
a)
correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;
b)
usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione e
c)
usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.
Storico versioni
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