Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché gli apparecchi possano essere immessi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 2.   Gli Stati membri comunicano in tempo utile agli altri Stati membri ed alla Commissione qualsiasi modifica dei tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio, che sono stati comunicati a norma dell', paragrafo 2 della direttiva 90/396/CEE. La Commissione provvede alla pubblicazione di tali dati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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