Art. 3
Varietà da conservare
In vigore dal 26 nov 2009
Varietà da conservare
1. Gli Stati membri ammettono varietà da conservare ove siano rispettate le prescrizioni di cui agli .
2. Le varietà da conservare sono ammesse in base alle seguenti modalità:
a)
gli Stati membri possono ammettere una varietà quale varietà le cui sementi possono essere o certificate come «sementi certificate di una varietà da conservare» oppure verificate come «sementi standard di una varietà da conservare». La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come «varietà da conservare le cui sementi devono essere certificate conformemente all’ della direttiva 2009/145/CE della Commissione oppure verificate conformemente all’ di tale direttiva»;
b)
gli Stati membri possono ammettere una varietà quale varietà le cui sementi possono essere verificate come «sementi standard di una varietà da conservare». La varietà in questione è inclusa nel catalogo comune delle varietà di specie vegetali come «varietà da conservare le cui sementi devono essere verificate conformemente all’ della direttiva 2009/145/CE della Commissione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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