Art. 1
Oggetto
In vigore dal 26 nov 2009
Oggetto
1. Per quanto riguarda le specie vegetali di cui alla direttiva 2002/55/CE, la presente direttiva prevede alcune deroghe in materia di conservazione in situ e di utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:
a)
per l’ammissione, nei cataloghi nazionali, delle varietà di specie vegetali, conformemente alla direttiva 2002/55/CE, di ecotipi e di varietà tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica (di seguito «varietà da conservare»); e
b)
per l’ammissione, nei cataloghi di cui alla lettera a), di varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (di seguito «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»); e
c)
per la commercializzazione delle sementi di tali varietà da conservare e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
2. Salvo disposizioni contrarie previste dalla presente direttiva, si applica la direttiva 2002/55/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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