Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 nov 2009
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell’ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; b) «erosione genetica», perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all’interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell’intervento umano o di un cambiamento climatico; c) «ecotipi», un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione.
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