Art. 10

Certificazione

In vigore dal 26 nov 2009
Certificazione In deroga all’ della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono disporre che le sementi di una varietà da conservare possano essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservare» a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni: a) le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell’ambito della selezione volta a conservare la varietà; b) le sementi soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle «sementi certificate» stabilite dall’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2002/55/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l’esame ufficiale o l’esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale; c) le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:145:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo