Art. 10
Certificazione
In vigore dal 26 nov 2009
Certificazione
In deroga all’ della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono disporre che le sementi di una varietà da conservare possano essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservare» a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni:
a)
le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell’ambito della selezione volta a conservare la varietà;
b)
le sementi soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle «sementi certificate» stabilite dall’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2002/55/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l’esame ufficiale o l’esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale;
c)
le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.
Storico versioni
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