Art. 12
Analisi delle sementi
In vigore dal 26 nov 2009
Analisi delle sementi
1. Gli Stati membri vigilano a che siano realizzate analisi per appurare che le sementi di varietà da conservare soddisfino le prescrizioni di cui agli .
2. Tali analisi di cui al paragrafo 1 vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato.
3. Gli Stati membri garantiscono che i campioni per le analisi di cui al paragrafo 1 siano prelevati da lotti omogenei. Essi vigilano sull’applicazione delle norme relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE.
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