Art. 88

Fondi propri di base

In vigore dal 25 nov 2009
Fondi propri di base I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi: 1) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività valutata conformemente all’ e alla sezione 2; 2) le passività subordinate. L’importo dell’eccedenza di cui al punto 1 è diminuito dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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Fondi propri di base (Art. 88 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo