Art. 88
Fondi propri di base
In vigore dal 25 nov 2009
Fondi propri di base
I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi:
1)
l’eccedenza delle attività rispetto alle passività valutata conformemente all’ e alla sezione 2;
2)
le passività subordinate.
L’importo dell’eccedenza di cui al punto 1 è diminuito dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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