Art. 89

Fondi propri accessori

In vigore dal 25 nov 2009
Fondi propri accessori 1.   I fondi propri accessori sono costituiti da elementi diversi dai fondi propri di base che possono essere richiamati per assorbire le perdite. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi nella misura in cui non si tratti di elementi dei fondi propri di base: a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato; b) le lettere di credito e le garanzie; c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Nel caso delle mutue e delle società a forma mutua a contributi variabili, i fondi propri accessori possono altresì comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua o società a forma mutua può vantare nei confronti dei suoi membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi. 2.   Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato, è trattato come un’attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
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Fondi propri accessori (Art. 89 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo