Art. 90
Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza
In vigore dal 25 nov 2009
Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza
1. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione quando si determinano i fondi propri sono soggetti a previa approvazione da parte delle autorità di vigilanza.
2. L’importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento di perdite dell’elemento in questione e si basa su ipotesi prudenti e realistiche. Laddove un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l’importo di detto elemento è pari al suo valore nominale, qualora esso rifletta adeguatamente la sua capacità di assorbimento di perdite.
3. Le autorità di vigilanza approvano l’uno o l’altro degli elementi seguenti:
a)
un importo monetario per ciascun elemento dei fondi propri accessori;
b)
un metodo di calcolo dell’importo di ciascun elemento dei fondi propri accessori, nel qual caso l’assenso delle autorità di vigilanza riguardo l’importo così calcolato è accordato per un determinato periodo di tempo.
4. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori l’approvazione delle autorità di vigilanza dipende dalla valutazione dei seguenti elementi:
a)
lo status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;
b)
la recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell’elemento considerato nonché di qualsiasi condizione che non consentirebbe che il pagamento o il richiamo dell’elemento vadano a buon fine;
c)
qualsiasi informazione sull’esito dei richiami di tali fondi propri accessori fatti in passato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nella misura in cui tali informazioni possano essere utilizzate attendibilmente per valutare l’esito previsto di richiami futuri.
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