Art. 27

Obiettivo principale della vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Obiettivo principale della vigilanza Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari e posseggano relative conoscenze, capacità e mandato per raggiungere l’obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari.
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