Art. 27 · Obiettivo principale della vigilanza

Art. 27

Obiettivo principale della vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Obiettivo principale della vigilanza Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari e posseggano relative conoscenze, capacità e mandato per raggiungere l’obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari.
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