Art. 29

Principi generali di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Principi generali di vigilanza 1.   La vigilanza è basata su un metodo prospettico e basato sul rischio. Essa include la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 2.   La vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco. 3.   Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. 4.   La Commissione si adopera affinché le misure di attuazione tengano in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo in tal modo l’applicazione proporzionale della presente direttiva, in particolare alle imprese assicurative di piccole dimensioni.
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Principi generali di vigilanza (Art. 29 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo