Art. 25
Rifiuto dell’autorizzazione
In vigore dal 25 nov 2009
Rifiuto dell’autorizzazione
Ogni decisione di rifiuto dell’autorizzazione è adeguatamente motivata e notificata all’impresa interessata.
Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto dell’autorizzazione.
La possibilità di ricorso giurisdizionale è prevista anche nel caso in cui le autorità di vigilanza non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.
Storico versioni
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