Art. 24

Azionisti e soci detentori di una partecipazione qualificata

In vigore dal 25 nov 2009
Azionisti e soci detentori di una partecipazione qualificata 1.   Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non accordano l’autorizzazione a intraprendere l’attività assicurativa o riassicurativa a un’impresa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell’entità di questa partecipazione. Tali autorità rifiutano l’autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o dei soci. 2.   Ai fini del paragrafo 1, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (31), nonché le relative condizioni di aggregazione di cui all’, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva. Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2004/39/CE, a condizione, da un lato, che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.
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Azionisti e soci detentori di una partecipazione qualificata (Art. 24 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo