Art. 251

Richieste dell’autorità di vigilanza del gruppo alle altre autorità di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Richieste dell’autorità di vigilanza del gruppo alle altre autorità di vigilanza L’autorità di vigilanza del gruppo può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede un’impresa madre e che non esercitano esse stesse la vigilanza di gruppo ai sensi dell’, a chiedere all’impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l’esercizio dei suoi diritti e dei suoi obblighi di coordinamento di cui all’, e a trasmetterle tali informazioni. Quando ha bisogno delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, che sono state già trasmesse ad un’altra autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza del gruppo contatta, se possibile, detta autorità per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle varie autorità che partecipano alla vigilanza.
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Richieste dell’autorità di vigilanza del gruppo alle altre autorità di vigilanza (Art. 251 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo