Art. 253
Segreto professionale e riservatezza
In vigore dal 25 nov 2009
Segreto professionale e riservatezza
Gli Stati membri autorizzano lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità di vigilanza e tra le rispettive autorità di vigilanza e altre autorità, conformemente agli articoli da 249 a 252.
Le informazioni ricevute nel quadro della vigilanza di gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra autorità di vigilanza o tra autorità di vigilanza e altre autorità conformemente al presente titolo, sono disciplinate dalle disposizioni dell’.
Storico versioni
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