Art. 253

Segreto professionale e riservatezza

In vigore dal 25 nov 2009
Segreto professionale e riservatezza Gli Stati membri autorizzano lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità di vigilanza e tra le rispettive autorità di vigilanza e altre autorità, conformemente agli articoli da 249 a 252. Le informazioni ricevute nel quadro della vigilanza di gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra autorità di vigilanza o tra autorità di vigilanza e altre autorità conformemente al presente titolo, sono disciplinate dalle disposizioni dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-253

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Segreto professionale e riservatezza (Art. 253 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo