Art. 250

Consultazione tra autorità di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Consultazione tra autorità di vigilanza 1.   Fatto salvo l’, le autorità di vigilanza interessate, allorché una decisione è importante per i compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di prendere tale decisione si consultano nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui punti seguenti: a) modifiche dell’assetto azionario, della struttura organizzativa o direttiva delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l’approvazione o l’autorizzazione delle autorità di vigilanza; e b) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza, ivi compresa l’imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell’ e l’imposizione di limitazioni nell’uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3. Ai fini della lettera b), l’autorità di vigilanza del gruppo è sempre consultata. Inoltre, le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza. 2.   Fatto salvo l’, un’autorità di vigilanza può decidere di non consultare le altre autorità in caso di urgenza o quando la consultazione rischia di compromettere l’efficacia della decisione. In tal caso, l’autorità di vigilanza informa immediatamente le altre autorità di vigilanza interessate.
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Consultazione tra autorità di vigilanza (Art. 250 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo