Art. 223

Eliminazione della creazione infragruppo di capitale

In vigore dal 25 nov 2009
Eliminazione della creazione infragruppo di capitale 1.   Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità derivanti da un finanziamento reciproco tra l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e una delle seguenti imprese: a) un’impresa partecipata; b) un’impresa partecipante; c) un’altra impresa partecipata di una delle sue imprese partecipanti. 2.   Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, se i fondi propri in questione derivano da un finanziamento reciproco con una qualunque altra impresa partecipata di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante. 3.   Si ritiene che vi sia finanziamento reciproco almeno quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o una qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un’altra impresa o accorda prestiti ad un’altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità della prima impresa.
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Eliminazione della creazione infragruppo di capitale (Art. 223 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo