Art. 225

Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha più di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, nel calcolo della solvibilità di gruppo è inclusa ognuna di dette imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate. Gli Stati membri possono disporre che se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata ha sede in uno Stato membro diverso da quello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità di gruppo, il calcolo tenga conto, in relazione all’impresa partecipata, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito stabilito dall’altro Stato membro.
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Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate (Art. 225 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo