Art. 223 · Eliminazione della creazione infragruppo di capitale

Art. 223

Eliminazione della creazione infragruppo di capitale

In vigore dal 25 nov 2009
Eliminazione della creazione infragruppo di capitale 1.   Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità derivanti da un finanziamento reciproco tra l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e una delle seguenti imprese: a) un’impresa partecipata; b) un’impresa partecipante; c) un’altra impresa partecipata di una delle sue imprese partecipanti. 2.   Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, se i fondi propri in questione derivano da un finanziamento reciproco con una qualunque altra impresa partecipata di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante. 3.   Si ritiene che vi sia finanziamento reciproco almeno quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o una qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un’altra impresa o accorda prestiti ad un’altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità della prima impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-223