Art. 223
Eliminazione della creazione infragruppo di capitale
In vigore dal 25 nov 2009
Eliminazione della creazione infragruppo di capitale
1. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità derivanti da un finanziamento reciproco tra l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e una delle seguenti imprese:
a)
un’impresa partecipata;
b)
un’impresa partecipante;
c)
un’altra impresa partecipata di una delle sue imprese partecipanti.
2. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, se i fondi propri in questione derivano da un finanziamento reciproco con una qualunque altra impresa partecipata di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.
3. Si ritiene che vi sia finanziamento reciproco almeno quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o una qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un’altra impresa o accorda prestiti ad un’altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità della prima impresa.
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