Art. 222
Eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili
In vigore dal 25 nov 2009
Eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili
1. Non è consentito il doppio computo di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità tra le varie imprese di assicurazione o di riassicurazione prese in considerazione ai fini del calcolo.
A tal fine, nel calcolo della solvibilità di gruppo, qualora i metodi di cui alla sottosezione 4 non lo prevedano, sono esclusi i seguenti importi:
a)
il valore delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate;
b)
il valore delle attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;
c)
il valore delle attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli elementi seguenti possono essere inclusi nel calcolo soltanto qualora siano ammessi a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa partecipata interessata:
a)
le riserve di utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione vita partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo;
b)
le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo.
Tuttavia, sono in ogni caso esclusi dal calcolo i seguenti elementi:
i)
le quote di capitale sottoscritte ma non versate che rappresentino un’obbligazione potenziale dell’impresa partecipante;
ii)
le quote di capitale sottoscritte ma non versate dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentino un’obbligazione potenziale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;
iii)
le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che rappresentino un’obbligazione potenziale di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata della medesima impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;
3. Se le autorità di vigilanza ritengono che taluni fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, non possano essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, detti fondi propri possono essere inclusi nel calcolo solo nella misura in cui siano ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa partecipata.
4. La somma dei fondi propri di cui ai paragrafi 2 e 3 non è superiore al requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.
5. I fondi propri ammissibili di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, che sono soggetti a previa approvazione da parte dell’autorità di vigilanza conformemente all’, sono inclusi nel calcolo solo qualora siano stati debitamente approvati dall’autorità di vigilanza responsabile per la vigilanza dell’impresa partecipata.
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