Art. 215

Impresa capogruppo a livello comunitario

In vigore dal 25 nov 2009
Impresa capogruppo a livello comunitario 1.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), è essa stessa un’impresa figlia di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un’altra società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità, gli articoli da 218 a 258 si applicano solo a livello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o della società di partecipazione assicurativa capogruppo con sede nella Comunità. 2.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o la società di partecipazione assicurativa capogruppo con sede nella Comunità, di cui al paragrafo 1, è un’impresa figlia di un’impresa soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare a livello di detta impresa capogruppo la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’ o entrambe.
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Impresa capogruppo a livello comunitario (Art. 215 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo