Art. 208
Divieto dell’obbligo di cessione di parte delle sottoscrizioni
In vigore dal 25 nov 2009
Divieto dell’obbligo di cessione di parte delle sottoscrizioni
Gli Stati membri non impongono alle imprese di assicurazione vita l’obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività di cui all’, paragrafo 3, ad un organismo ovvero a degli organismi determinati da disposizioni di legge nazionali.
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