Art. 208 · Divieto dell’obbligo di cessione di parte delle sottoscrizioni

Art. 208

Divieto dell’obbligo di cessione di parte delle sottoscrizioni

In vigore dal 25 nov 2009
Divieto dell’obbligo di cessione di parte delle sottoscrizioni Gli Stati membri non impongono alle imprese di assicurazione vita l’obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività di cui all’, paragrafo 3, ad un organismo ovvero a degli organismi determinati da disposizioni di legge nazionali.
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